Vincenzo De Luca e l’ordinanza n.75

Vincenzo De Luca continua a pubblicare nuove ordinanze e nuove disposizioni cui dovranno attenersi cittadini e imprenditori campani. Dopo l’ordinanza n. 74 che riguardava ingressi nella Regione Campania arriva un adeguamento dei protocolli di sicurezza e su altre misure urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del virus.

Per poter garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali vi è un report di monitoraggio della fase 2 e i dati relativi alla settimana elaborato dal Ministero della Salute che rivela un trend in aumento della diffusione dei contagi, per quanto concerne il territorio nazionale. Il 28 settembre i casi registrati sono pari a 295, in aumento rispetto ai giorni precedenti.

L’Unità di crisi ha dunque aggiornato il protocollo di sicurezza relativo ai settori di Cinema, Teatro e Spettacoli dal vivo e per quanto riguarda il settore della Ristorazione, Bar e Wedding e Cerimonie in cui si reintroducono alcune misure già disposte all’inizio della fase 2.

Vincenzo De Luca: ordinanza n.75

Vincenzo De Luca

Ordinanza n.75 cosa dispone

L’ordinanza n. 75 è valida fino al prossimo 7 ottobre e stabilisce che:

  • L’esercizio e la fruizione delle attività relative a Cinema, Teatri e Spettacoli  pubblicata il 24 settembre 2020.
  • Tutti gli esercizi commerciali (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie e supermercati dalle ore 22:00 in poi non posso vendere  alcun tipo di bevanda alcolica anche se le stesse sono da asporto. È possibile la somministrazione al banco nel rispetto del distanziamento obbligatorio e ai tavoli. Gli esercizi commerciali che non possono garantire queste misure e disposizioni devono chiudere alle 22:00.
  • Dalle ore 22:00 alle ore 06:00 non possono essere consumate bevande alcoliche in aree pubbliche o in prossimità di bar ed altri locali pubblici.
  • Non è possibile organizzare fiere e sagre e qualsiasi attività o evento non si svolga in forma statica e con postazioni fisse.
  • È vietato salire a bordo di mezzi di trasporto senza mascherina. Chi non indossa la mascherina deve essere sanzionato ed essere invitati a scendere dal mezzo di trasporto per evitare contagi. In caso di rifiuto da parte del passeggero sprovvisto di mascherina si deve disporre il blocco del bus o del treno e si può richiedere l’intervento delle Forze dell’ordine.

Cosa si potrà fare e non fare da giugno

  • È possibile dal primo ottobre 2020 svolgere feste e ricevimenti con un limite massimo di 20 partecipanti.
  • È obbligatorio rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e degli utenti e degli utenti degli uffici pubblici aperti al pubblico, impedendo l’ingresso laddove venga rilevata una temperatura superiore a 3,5°C.
  • I gestori di ristoranti e di altri esercizi simili e analoghi devono effettuare l’identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori, rilevando e conservando i dati di un documento di identità che sia idoneo.
  • È obbligatorio l’utilizzo della mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’arco dell’intera giornata e a prescindere dalla distanza interpersonale. L’obbligo non riguarda i bambini di età inferiore ai sei anni e per coloro che hanno patologie incompatibili con l’uso della mascherina. Non è previsto inoltre l’obbligo della mascherina durante l’esercizio di attività motoria in forma individuale o sportiva.
  • I titolari di qualsiasi esercizio commerciale devono effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso e assicurare la presenza di dispenser di gel o di soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali al chiuso previa igienizzazione delle mani e al riscontro di una temperatura corporea inferiore a 37,5°C.
  • Ai soggetti fragili è raccomandata la non esposizione per rischi sanitari collegati e di adottare prudenza nelle relazioni interpersonali.

Questi sono i punti principali che riguardano l’ordinanza n.75 dove potrebbero e sono opinabili alcuni punti come l’obbligo di indossare costantemente la mascherina anche se non ci si trova in prossimità di luoghi pubblici e qualora l’unica presenza sia quella del soggetto in questione.

Altro punto su cui si dovrebbe riflettere è quello di limitare la vendita di alcolici da una determinata fascia oraria in poi, in quanto la seguente disposizione potrebbe essere tranquillamente aggirata, ovviando per incontri privati all’interno di abitazioni private visto che la seguente ordinanza non limita ancora la possibilità di aggregazione privata.

Inoltre sono stati citati nella seguente ordinanza cinema, teatri, bar, ristoranti ma le palestre, ad esempio, che sono un luogo in cui non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina non hanno subìto limitazioni alcune quando, in realtà, sono luoghi maggiormente a rischio rispetto a quelli elencati nella seguente ordinanza.

Si aspettano nuove ordinanze e disposizioni.

5 comments on Vincenzo De Luca e l’ordinanza n.75

  1. Pingback: clenbuterol achat
  2. Pingback: tiger cake strain

Comments are closed.

Scroll to top