ordinanza regionale

Regione Campania: disposizioni per tutte le tipologie di attività

La Regione Campania ha stabilito le disposizioni da attuare per tutte le tipologie di attività che sono state ripristinate. Compito dei gestori è quello di affiggere o informare attraverso opuscoli informativi riguardo il corretto comportamento del personale che deve essere informato e formato per ciò che concerne il distanziamento e tutto ciò che sia ritenuto opportuno circa le disposizioni Nazionali e Regionali.

Le informazioni dovranno riguardare:

  • La consapevolezza di non recarsi sul posto di lavoro, restando nel proprio domicilio, laddove siano presenti sintomi influenzali, aumento della temperatura corporea.
  • La consapevolezza di doversi sottoporre al controllo della temperatura corporea tutti i giorni presso la sede lavorativa. Il dato non sarà registrato ma solo utilizzato in caso di positività, per poter dare indicazioni al medico di famiglia e all’Autorità sanitaria.
  • Viene precluso l’accesso al posto di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al SARS_CoV-2 o provenga da altri Stati a rischio, secondo l’OMS.
  • L’impegno a rispettare tutte le disposizioni del datore di lavoro circa l’ingresso in azienda e la ripresa della propria attività lavorativa, in particolare, mantenere la distanza di
    sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, osservare le regole di igiene respiratoria, usare i DPI e tenere comportamenti igienicamente corretti.
  • Prevedere una adeguata formazione e informazione al personale in riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare.
Regione Campania

Regione Campania

Precauzioni comportamentali e misure di prevenzione da adottare

L’ operatore del servizio, prima di riprendere le attività di preparazione e somministrazione di alimenti, deve eseguire l’analisi del rischio della propria attività e adottare le seguenti misure in base alle caratteristiche della propria struttura:

  1.  identificare la persona preposta a fornire ogni opportuno chiarimento in merito alle disposizioni aziendali;
  2.  dotare il personale di idonei DPI opportunamente identificati nel paragrafo dedicato del presente protocollo;
  3. ridurre il numero di addetti contemporaneamente presenti.
  4. mettere a disposizione dispenser di soluzioni igienizzanti per la disinfezione delle mani;
  5.  redigere un piano di intervento relativo alla sanificazione di tutti gli ambienti. È consigliabile prevedere almeno una sanificazione straordinaria prima dell’apertura.

Informazioni obbligatorie

L’Operatore del servizio ha l’obbligo di informare personale e avventori delle misure di sicurezza obbligatorie. Le informazioni devono essere comunicate preventivamente con l’ausilio di opportuna segnaletica, layout, brochure e mantenute aggiornate.

  • Le informazioni obbligatorie devono comprendere almeno le seguenti informazioni:
    divieto di accesso a soggetti che abbiano avuto contatti con persone risultate positive COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
  • mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • contingentamento dell’uso dello spogliatoio ad un dipendente per volta;
  • evitare situazioni di affollamento di ogni genere anche durante le pause.
  • Il personale dovrà esibire prima di entrare nella struttura/ristorante il risultato di un tampone molecolare antigenico con esito negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’evento, salvo che sia già stato sottoposto a vaccinazione e/o per chi presenti un titolo anticorpale immunizzante (presenza di anticorpi anti S1 etc).

Vincenzo De Luca e l’ordinanza n.13

L’inizio del mese si apre con una nuova ordinanza di Vincenzo De Luca in merito a ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il documento fa particolare riferimento a disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di servizi di cura e igiene degli animali da compagnia.

Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca

Ordinanza n.13 in breve

Il documento dichiara quanto segue:

con decorrenza immediata, l’attività dei servizi di cura e igiene degli animali da compagnia equivalenti al se codice Ateco 96.09.04 può proseguire a patto che rispettino i protocolli già in uso. i servizi erogati potranno essere erogati esclusivamente previo appuntamento e autodichiarazione, da parte del proprietario.

L’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da Covid-19. I clienti non possono entrare all’interno dei locali ma bisognerà consegnare l’animale e ritirarlo in modo da evitare la permanenza davanti le attività.

Questa ordinanza è nata dalla necessità di prevenire dei rischi sanitari, anche potenziali, connessi all’interazione degli operatori dei servizi menzionati per tutelare la salute pubblica.

Vista la situazione che stiamo vivendo viene da pensare che effettivamente avevamo proprio bisogno di questa ordinanza e della gentile concessione offerta agli animali da compagnia.

Restiamo in attesa di nuove disposizioni post feste pasquali.

Vincenzo De Luca pubblica la seconda ordinanza del 2021

Vincenzo De Luca pubblica la seconda ordinanza di questo nuovo anno, che riguarda disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio nazionale.

Il documento presenta i seguenti provvedimenti.

I contagi in Campania sono in aumento e la campagna vaccinale sul territorio nazionale potrebbe aggravare la situazione  poiché la copertura non ha raggiunto ancora un numero significativo che comporta una circolazione del virus e un impatto conseguente sui servizi sanitari.

L’attività didattica in presenza che permette interazioni fisiche poiché non sono ancora emersi i casi di contagio relativi al periodo festivo porta al bisogno di ridurre drasticamente le interazioni fisiche.

È necessario limitare l’attività in presenza, consentendola alle sole classi per le quali era stata già prevista dall’ordinanza n.1 del 2021.

In queste classi in cui è permessa l’attività in presenza c’è bisogno, qualora si verificassero contesti di criticità, di avviare la didattica a distanza per evitare eventuali contagi.

Vincenzo De Luca: ordinanza n.75

Vincenzo De Luca

Vincenzo De luca e l’ordinanza n.2 in breve

Posta questa premessa sono state prese le seguenti disposizioni all’interno dell’ordinanza n.2:

  • Dal 16 gennaio 2021 fino al 23 gennaio restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e delle attività in presenza di educazione e formazione non scolastica.
  • L’attività in presenza resta confermata presso gli istituti penitenziari, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.
  • Restano consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità, previa valutazione dell’Istituto scolastico.
  • Deve essere assicurata la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario.
  • Alle AA.SS.LL. territorialmente competenti è stato dato l’incarico di assicurare ai Medici di medicina generale ulteriori test antigenici rapidi per monitorare l’andamento dei contagi al personale della scuola.
  • Ai Rettori è raccomandato di adottare piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività a distanza, salvo specifiche necessità che rendano indispensabile la presenza.

Per il resto e gli altri ambiti restano applicabili e vigenti le disposizioni dell’ultimo Dpcm.

Regione Campania: pubblicata la prima nuova ordinanza del 2021

La Regione Campania pubblica, il 5 gennaio 2021, la prima ordinanza per questo nuovo anno che riguarda le nuove disposizioni sull’attività didattica sul territorio regionale.

Regione Campania

Regione Campania

La prima ordinanza regionale del 2021 in breve

Il documento stabilisce quanto segue:

Il 7, l’8 e il 9 gennaio restano sospese le attività didattiche in presenza sia per quanto riguarda la scuola dell’infanzia che della prima e della seconda classe della scuola primaria.

Dal 7 gennaio fino al 17 gennaio 2021 restano sospese le attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di formazione, anche di natura diversa da quella scolastica. La formazione in presenza resta consentita solo all’interno di penitenziari nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria vigenti.

Sono consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità. Ai Sindaci è consentito, qualora vi fossero criticità, di adottare provvedimenti di sospensione di attività in presenza o di altre misure necessarie.

Resta in vigore il Dpcm del 3 dicembre 2020 per ulteriori provvedimenti, statali e regionali, vigenti dalla data del sopracitato provvedimento.

Questo è ciò che in breve c’è scritto all’interno della prima ordinanza di questo nuovo anno.

Vincenzo De Luca e l’ordinanza n.99 in breve

Il 20 dicembre scorso Vincenzo De Luca ha pubblicato l’ordinanza n.99 che sarà valida fino al 7 gennaio 2021. Il documento riguarda le disposizioni sugli arrivi in Campania per le persone provenienti da Regno Unito e dall’Irlanda del Nord.

Vincenzo De Luca: ordinanza n.75

Vincenzo De Luca

L’ordinanza n.99 in breve

I cittadini provenienti dal Regno Unito e dall’Irlanda del Nord che decideranno di giungere in Campania sono obbligati a sottoporsi ai controlli predisposti dall’USMAF, dalle AASSLL e dalle altre strutture sanitarie che lavorano insieme all’Unità di Crisi regionale e all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno attraverso la somministrazione di controlli. I suddetti sono obbligati all’isolamento fiduciario fino al compimento di 14 giorni dall’ingresso in Campania. È fatto obbligo di avvisare tempestivamente, entro 24 ore dall’ingresso in Campania, del proprio arrivo l’ASL del luogo del domicilio o dimora sul territorio regionale per poter consentire i controlli necessari.

Tali misure sono state disposte perché il Segretario alla salute britannico ha riferito alla Camera dei Comuni la rilevazione in territorio britannico di una nuova versione di Sars-Cov-2, che in poco tempo ha causato un ingente numero di infezioni. Questa nuova versione del virus ha una trasmissibilità maggiore rispetto al Covid-19 e le implicazioni non sono ancora note.

Da ciò deriva il divieto di transito e di ingresso nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti alla seguente ordinanza n.99 hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito e nell’Irlanda del Nord.

Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei 14 giorni precedenti all’ordinanza n.99 hanno soggiornato o transitato nelle zone sopracitate anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria copetente e devono sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

Questo è il contenuto dell’ultima ordinanza pubblicata dalla Regione Campania.

Vincenzo De Luca e l’ordinanza n.90

Siamo arrivati alla cifra tonda per quanto riguarda il numero delle ordinanze pubblicate che coincide con il nuovo colore della Campania che dal 15 novembre è diventata ufficialmente zona rossa.

L’ordinanza n.90 riguarda prevalentemente l’attività scolastica a distanza e il trasporto pubblico locale ed è valida dal 16 novembre fino al 23 novembre.

Restano sospese le attività educative in presenza per le scuole dell’infanzia (da 0 a 6 anni) e per le prime classi della scuola primaria. Dal 16 novembre è possibile sottoporsi su base volontaria alla somministrazione di tamponi antigenici relative al personale tutto delle classi interessate e degli alunni e dei familiari.

Dal 24 novembre quando sarà prevista la ripresa scolastica il personale che dovrà ritornare nelle strutture scolastiche, gli alunni e i genitori degli alunni, salvo nuove disposizioni, potranno sottoporsi ad uno screening volontario del tampone.

Restano consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità.

Restano sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi compresi corsi di lingua, recitazione, canto, danza e musica.

Le aziende che si occupano di trasporto pubblico locale sono obbligate a modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. È obbligatorio da parte delle suddette aziende dare massima diffusione della nuova programmazione dei servizi essenziali offerti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.

È inoltre obbligatorio il rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti e in vigore sul proprio territorio.

Vincenzo De Luca e l’ordinanza n.89

Siamo arrivati all’ordinanza n.89 pubblicata da Vicenzo De Luca che riguarda la conferma delle disposizioni concernenti le attività scolastiche a distanza e le limitazioni alla mobilità.

Da cittadini campani sappiamo che probabilmente o quasi sicuramente saremo soggetti a nuove ordinanze e disposizioni perché siamo abituati, da quasi un anno, a vivere nel continuo cambiamento delle disposizioni e normative vigenti nel nostro territorio. Stiamo vivendo, infatti, sotto un sottile “giogo psicologico”, in cui ci sentiamo completamente in balìa delle nuove normative che possono cambiare da un momento all’altro o semplicemente riconfermare le disposizioni già in essere.

Infatti l’ordinanza n.89 non è altro che una conferma delle disposizioni già esistenti.

Vincenzo De Luca: ordinanza n.75

Vincenzo De Luca

Cosa riconferma l’ordinanza n.89?

L’ordinanza n.89 ha validità dal 6 novembre fino al 14 novembre 2020 e stabilisce e riconferma quanto segue:

  • Sono sospese le attività didattiche in presenza per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie, eccezione fatta per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico o diversamente abili per cui lo svolgimento delle lezioni in presenza è consentito previa valutazione dell’Istituto scolastico.
  • Sono sospese, fatta eccezione per le attività amministrative, le attività in presenza nelle scuole dell’infanzia.
  • Le attività di jogging qualora si svolga sul lungomare, parchi pubblici o centri storici ha la limitazione oraria dalle ore 06:00 alle ore 08:30.
  • Per l’intero arco della giornata c’ il divieto di spostamenti della provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Restano consentiti esclusivamente spostamenti motivati d comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di necessità o d’urgenza o di salute. Tale divieto non viene applicato per il transito verso altre Regioni italiane o straniere o verso luoghi d’imbarco.
  • Le aziende che si occupano del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea devono osservare le disposizioni vigenti del Dpcm del 3 novembre 2020.
  • Resta confermato l’obbligo di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare sovraffollamenti dei mezzi di trasporto soprattutto nelle fasce orarie in cui si registra una presenza maggiore di utenti.

Non sarebbe auspicabile far durare le ordinanze in tempi più lunghi e modificarle qualora vi fossero situazioni critiche o anomale?

Restiamo in attesa di nuove ordinanze e disposizioni regionali.

La saga continua…

Vincenzo De Luca e l’ordinanza n.87

Siamo arrivati all’ordinanza n.87 di Vincenzo De Luca che riguarda la proroga delle misure in tema di limitazioni alla mobilità, locale e interprovinciale. Le seguenti disposizioni sono valide fino al 14 novembre e stabilisce quanto segue.

Per quanto concerne le attività di jogging svolte in parchi pubblici, centri storici, lungomari e luoghi non isolati la limitazione oraria è dalla 06:00 alle 08:30 mentre per i luoghi isolati non c’è restrizione di orario.

Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca

Tutti gli esercizi commerciali: bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili non possono vendere con asporto dopo le ore 22:30. Sono esclusi da tale divieto le attività di asporto con consegna all’utenza in auto che possono svolgere l’attività di asporto mantenendo tutte le norme di prevenzione e sicurezza vigenti e con prenotazione da remoto. L’ultima consegna a domicilio può partire fino alle ore 23:00.

Per quanto riguarda gli spostamenti è raccomandato ma non obbligatorio di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza.

Dalle ore 23:00 alle ore 05:00 sono consentiti esclusivamente motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o motivi di salute.

È fatto divieto durante l’arco dell’intera giornata di spostarsi dalla propria provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche e di formazione di cui fanno parte allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti. Il divieto non si applica al transito necessario verso altre regioni italiane o straniere o verso luoghi d’imbarco come stazioni, porti o aeroporti.

Tutte le motivazioni per eventuali spostamenti devono essere motivate all’interno dell’autodichiarazione.

Si attendono nuove disposizioni, confidiamo nei prossimi giorni e settimane di arrivare alla cifra tonda del numero 90, per quanto riguarda le ordinanze e le nuove disposizioni da adottare.

In breve l’ordinanza n.87 non è altro che una proroga delle precedenti disposizioni.

Regione Campania: chiarimento dell’ordinanza n.82

Dopo aver pubblicato l’ordinanza n.82 viene pubblicato un chiarimento all’ordinanza per specificare  alcuni punti in modo più specifico.

Il chiarimento all’ordinanza n.82 stabilisce quanto segue e si riferisce, in modo particolare, alle restrizioni relative al Comune di Arzano.

La sospensione delle attività commerciali e produttive non viene applicata a quelle che si trovano nell’area industriale esterna all’area urbana.

La sospensione e i limiti alla circolazione si applicano a tutte le attività commerciali diverse da quelle che vi elencheremo di seguito. Dunque è consentita l’attività alle seguenti categorie:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari o bevande e tabacco in esercizi specializzati che corrispondono al codice Ateco 47.2
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni in esercizi specializzati che corrispondono al codice Ateco: 47.4
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio di esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e di riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano chiusi a prescindere dall’attività svolta i mercati. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva.

Per quanto concerne l’allontanamento dalla propria abitazione gli abitanti del comune di Arzano possono lasciare le proprie abitazioni solo per esigenze di approvvigionamento di beni e di servizi di prima necessità e per lo svolgimento di attività anche lavorative relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi per cui l’espletamento è consentito anche oltre il territorio comunale.

Vincenzo De Luca e l’ordinanza n.82

Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza regionale n.82 che riguarda nuove disposizioni che circa le attività didattiche e limiti di mobilità sul territorio regionale e ulteriori disposizioni che riguardano il comune di Arzano.

L’ordinanza regionale n.82 stabilisce quanto segue:

  • Viene confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria. Viene fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero per coloro che hanno disturbi dello spettro autistico, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.
  • Un’eventuale riapertura delle attività in presenza per quanto riguarda la scuola primaria è prevista per il 26 ottobre 2020.
  • Dal 23 ottobre i cittadini campani non possono spostarsi dalla provincia di residenza o dal proprio domicilio abituale verso altre province della Campania. Gli spostamenti sono permessi solo ed esclusivamente per esigenze legate a motivi di salute, a comprovati motivi di lavoro, comprovati motivi di natura familiare, motivi scolastici inerenti attività formative e socio-assistenziali. Ciò deve essere attestato attraverso un’autocertificazione personale di responsabilità.
  • In caso di spostamenti è consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.
Regione Campania: l'ordinanza regionale n.82

Regione Campania: l’ordinanza regionale n.82

Ordinanza regionale n.82 e le restrizioni per il comune di Arzano

  • Fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti, nel comune di Arzano vi è il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti. Vige il divieto di accesso nel territorio comunale. Sono state sospese le attività degli uffici pubblici, eccezione fatta per l’erogazione di servizi di pubblica utilità.
  • Sono state sospese le attività commerciali e produttive in cui sono incluse le attività ristorative fatta eccezione per le consegne a domicilio e per ciò che riguarda i servizi alla persona da parte di attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità.
  • Possono entrare e uscire dal territorio comunale di Arzano gli operatori sanitari, gli operatori socio-sanitari e il personale impiegato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza e nelle attività che risultano essere indispensabili allo svolgimento di pulizia e sanificazione dei locali con l’obbligo di utilizzo di mascherine. Al di fuori di questi elementi elencati è vietata l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.
  • Nel comune di Arzano è stata disposta la chiusura delle strade secondarie.
  • Sono stati predisposti dall’ASL competente effettuazioni di screening in modo da monitorare l’andamento epidemiologico.
Scroll to top