Vincenzo De Luca: cosa dice l’ordinanza n. 74

Vincenzo De Luca il 27 settembre ha reso nota un’altra ordinanza che riguarda le Misure urgenti per quanto riguarda i rientri dai paesi individuati con Ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto 2020.

L’ordinanza in questione del Ministero della Salute dice che le persone che intendono fare ingresso in Italia o che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso hanno soggiornato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna hanno l’obbligo di:

  • presentarsi  a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia.
  • Deve sottoporsi a tampone dall’esito negativo.
  • In Italia c’è l’obbligo di sottoporsi a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto o nel luogo di confine. Entro 48 ore dall’ingresso in Italia è possibile effettuare il test presso l’azienda territoriale di competenza e i soggetti sono sottoposti all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
  • Anche se le persone che entrano in Italia sono asintomatiche sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il territorio.
  • In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 resta l’obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria attraverso i numeri telefonici dedicati.
Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca

L’ordinanza regionale di Vincenzo De Luca

Attraverso l’ordinanza del 27 settembre restano in vigore gli obblighi precedentemente enunciati con l’aggiunta dei paesi menzionati nell’ordinanza ministeriale del 21 settembre 2020 che  fanno riferimento al ritorno o al soggiorno nei seguenti paesi:

  • Croazia
  • Grecia
  • Malta
  • Spagna Francia (Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts de France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra

Vincenzo De Luca, in base all’andamento epidemiologico rilevato, ha deciso di incrementare i controlli di identificazione dei passeggeri e l’esecuzione di Test oltre la raccolta di informativa composta da scheda pre-triage regionale e dal consenso informativo.

Qualora i passeggeri di rientro da paesi a rischio si rifiutino di effettuare il test verrà raccolta la dichiarazione di rifiuto che prevede l’obbligo da parte del dichiarante di denunciarsi all’ASL Competente territorialmente per effettuare il test.

Ogni sera USMAF e GESAC trasferiscono all’Unità di crisi regionale un report in cui per ogni singolo volo viene comunicato il numero totale dei passeggeri per volo, il numero dei passeggeri che hanno effettuato il test all’aeroporto, il numero dei passeggeri esentati dall’obbligo del test e il numero dei passeggeri che hanno rifiutato il test all’aeroporto.

L’ordinanza è valida fino al 7 ottobre e i soggetti devono:

  1. Sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone,al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile.

  2. in caso di impossibilità di effettuare il test, di segnalarsi in ogni caso presso i presidi allestiti in Aeroporto, compilando i moduli ivi forniti dal personale addetto

  3. Comunicare, altresì, immediatamente, il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

  4. Restare in isolamento fiduciario presso l’abitazione o dimora dichiarata fino alla comunicazione dell’esito del tampone.

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