nuove disposizioni ministeriali

Green Pass: nuove regole e restrizioni per le Scuole e le Università

Il consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini e del Ministero della salute Roberto Speranza, ha approvato lo scorso 5 agosto un nuovo decreto legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, nelle università e nei trasporti dal 1mo settembre 2021.

Nuove normative per scuole e università

Nuove normative per scuole e università

Green pass: nuove disposizioni ministeriali

Le disposizioni sono le seguenti:

  • A partire dall’anno scolastico 2021-2022 l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria verrà svolta in presenza. Tale misura può non essere adottata nelle zone arancioni o rosse o per motivazioni dovute all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus.
  • È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Può essere derogato l’obbligo se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti.
  • È vietato accedere o restare nei locali scolastici per i soggetti che hanno una temperatura superiore ai 37,5°.
  • Tutto il personale scolastico, universitario e gli studenti universitari possono essere sottoposti a controlli campione e devono possedere tutti il green pass. Il mancato requisito del suddetto è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto è sospeso e non sono dovuti retribuzione o altro compenso.
  • Viene garantita maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
  • Le Università possono derogare le misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati e guariti.
  • Il commissari straordinario organizzerà un piano screening della popolazione scolastica.

Natale 2020: le nuove disposizioni ministeriali

Dopo le ipotesi che avevamo formulato, sono giunte le nuove disposizioni che riguarderanno le prossime festività di Natale 2020.

Il ritorno a scuola in presenza è previsto per il prossimo 7 gennaio 2021 al 100% per il primo ciclo e al 75% per le superiori.

Per quanto riguarda gli spostamenti tra Regioni, questi saranno vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio fatta eccezione  per i casi di lavoro, necessità, salute e per fare ritorno presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Sarà possibile spostarsi da una Regione all’altra fino al 20 dicembre, tenendo conto le fasce di colore.

Sono vietati gli spostamenti tra Comuni a Natale, il 26 dicembre dicembre e a Capodanno, salvo per casi di lavoro, per motivi di salute o di necessità.

Si può raggiungere la seconda casa a patto che si trovi all’interno della stessa Regione di residenza ma non ci si potrà spostare il 25 e il 26 dicembre e il primo gennaio, quando sono vietati gli spostamenti fuori dal proprio Comune.

Per quanto riguarda lo shopping fino al 6 gennaio i negozi resteranno aperti tutti i giorni fino alle ore 21:00 in modo tale da diluire l’affluenza. I centri commerciali continuano a restare chiusi nel fine settimana.

Natale 2020: nuove disposizioni ministeriali

Natale 2020: nuove disposizioni ministeriali

Natale 2020: le nuove disposizioni

I ristoranti saranno sempre aperti a pranzo compreso Natale, Santo Stefano, Capodanno e durante l’Epifania ma al tavolo non potranno esserci più di 4 commensali. La consegna a domicilio e l’asporto sono consentiti fino alle ore 22:00 mentre i bar e gli altri locali di somministrazione saranno aperti dalle 5:00 fino alle 18 sono nelle zone gialle.

Per quanto riguarda il pranzo e la cena di Natale è raccomandato di festeggiare solo con i familiari o i conviventi ma non è stato indicato un numero massimo di commensali.

Il coprifuoco resta invariato ed è sempre dalle 22:00 alle 5:00 del mattino seguente. A Capodanno il coprifuoco dura fino alle 07:00 del mattino.

Gli hotel potranno restare aperti ma i ristoranti presenti all’interno delle strutture resteranno chiusi la sera di Capodanno. Sarà possibile trascorrere il veglione in queste strutture restando e ordinando la cena in camera.

Gli impianti sciistici resteranno chiusi fino al 6 gennaio e si potrà ritornare a sciare dal 7 gennaio. Le crociere sono sospese dal 21 dicembre fino al 6 gennaio.

Dopo un viaggio all’estero è obbligatoria la quarantena di 14 giorni.

Le funzioni religiose della notte del 24 dicembre sono svolte in orario per permettere ai fedeli di tornare a casa prima del coprifuoco. Durante la giornata del 25 dicembre verranno celebrate più messe per evitare assembramenti.

Fino al 15 gennaio si potranno svolgere solo incontri e gare di alto livello. Resta sempre concessa l’attività sportiva e motoria individuale a patto che si rispettino le distanze interpersonali.

Cinema e teatri restano chiusi per la durata delle festività.

Ecco le nuove disposizioni per questo Natale 2020.

Nuovo Dpcm: cosa prevede la bozza

Il Presidente Giuseppe Conte ha firmato l nuovo Dpcm che stabilisce una chiusura differenziata, a seconda della fascia di contagio, che verrà stabilita dalle Regioni.

Le nuove disposizioni del nuovo decreto legge in base alla bozza presentata sono le seguenti:

  • Il coprifuoco è previsto per le ore 22:00 fino alle 05:00. Vengono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità per motivi di salute. Viene raccomandato a tutte le persone di non spostarsi durante tutto l’arco della giornata con mezzi di trasporto con mezzi pubblici o privati se non per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per usufruire di servizi non sospesi.
  • Nelle aree ad alto rischio dove è presente una situazione di massima gravità è vietato qualsiasi tipo di spostamento di entrata e di uscita nei territori. Questa limitazione può riguardare intere Regioni o parti di esse.
  •  Nelle zone di massimo rischio restano chiusi anche i negozi.
Giuseppe Conte

Giuseppe Conte

Bozza de nuovo Dpcm in breve

La bozza del nuovo Dpcm prevede:

 Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari.

Resta consentita l’attività motoria in prossimità della propria abitazione e con l’obbligo di mascherina. L’attività sportiva è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Per le aree ad alto rischio, le zone arancioni, restano aperti i negozi ma chiudono bar e ristoranti. Viene limitato qualsiasi spostamento nelle zone arancioni con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza a meno che gli spostamenti siano motivate da esigenze lavorative, studio, salute o necessità.

Per quanto concerne l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici deve esserci un co9efficiente di riempimento non superiore al 50% fatta esclusione per il trasporto scolastico dedicato.

Lo smart working deve essere applicato ai massimi livelli sia nella Pubblica Amministrazione sia nel settore privato.

La mascherina è obbligatoria alle elementari e alle medie anche quando gli alunni sono seduti.

Sono sospese le crociere per evitare il diffondersi dei contagi. È consentito alle navi di bandiera estera impiegate nei servizi di crociera la sosta nei porti italiani solo per sosta inoperosa.

Stop ai concorsi tranne per il personale sanitario. Sospese le prove preselettive e scritte per quanto concerne concorsi pubblici e privati a meno che la valutazione dei candidati sia effettuata su base di valutazione curriculare  o si proceda per la correzione delle prove scritte da remoto. Lo stop ai concorsi può essere stralciato su richiesta delle Regioni.

Nei circoli sportivi è vietato l’uso degli spogliatoi e resta ferma la sospensione delle palestre, delle piscine, dei centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per quelli relativi all’erogazione dei servizi assistenziali.

Nelle zone rosse sono sospese tutte le attività sportive ma resta consentita solo l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione con l’obbligo del distanziamento interpersonale di un metro e della mascherina.

Nuovo Dpcm: quali sono le nuove disposizioni per il contenimento del contagio

Il nuovo Dpcm che entra in vigore oggi su tutto il territorio nazionale stabilisce nuovi comportamenti da adottare e nuove disposizioni in vigore.

Per quanto riguarda il contenimento della diffusione del virus è obbligatorio l’avere sempre con sé le mascherine con l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi che non siano abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

L’obbligo di indossare la mascherina non è previsto per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. La distanza interpersonale resta quella di un metro. Restano invariabili le altre misure di contenimento del virus quali continua e costante igiene delle mani.

Nelle strade o piazze dei centri urbani dove si potrebbero creare assembramenti è possibile disporre la chiusura al pubblico dopo le 21:00. Si può, qualora venga disposta la chiusura, accedere per recarsi nelle abitazioni private e per usufruire dei locali commerciali aperti in modo legittimo.

Si raccomanda il non utilizzo con mezzi di trasporto pubblici o privati per esigenze altre a meno che non siano per ragioni lavorative, di studio, per motivi di salute o di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

In nuovo Dpcm stabilisce che nei locali pubblici e aperti al pubblico vi è l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale, tenendo conto dei protocolli e delle normative vigenti.

Possono essere usate le seguenti mascherine:

  • mascherine di comunità (lavabili o monouso)
  • mascherine autoprodotte in maniera multistrato che siano in grado di creare una barriera e che possano stabilire confort e respirabilità e che permettono di coprire dal mento fino al di sopra del naso
Nuovo Dpcm in vigore in Italia

Nuovo Dpcm in vigore in Italia

Le nuove disposizioni per il contenimento del contagio: alcuni dei punti stabiliti

Per contenere  e contrastare la diffusione del Covid-19 devono essere applicate le seguenti misure:

  • I soggetti con infezioni respiratorie caratterizzati da febbre maggiore di 37,5° devono restare nel proprio domicilio e contattare il medico curante.
  • L’accesso nei parchi pubblici, nelle ville e nei giardini pubblici ci può essere, rispettando il divieto di assembramento e rispettando la distanza interpersonale di un metro.
  • In questi luoghi è consentito l’accesso ai minori anche insieme ai propri familiari o altre persone che sono abituali conviventi  o deputate alla loro cura per svolgere attività ricreative o ludiche.
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • I ragazzi e i bambini possono svolgere attività ludiche e ricreative in luoghi destinati a fare ciò con l’aiuto e la presenza di operatori che possono tenerli in custodia ma con l’obbligo di adottare protocolli di sicurezza.
  • Si possono svolgere attività sportive o attività motoria all’aperto anche in aree attrezzate o parchi pubblici purché vi sia il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 2 metri per quanto concerne l’attività sportiva e di un metro per quanto riguarda l’attività motoria. Queste disposizioni non vengono applicate qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore o per persone che non sono completamente autosufficienti.
  • Sono sospese le competizioni sportive e gli eventi di sport individuali e di squadra svolti in qualsiasi luogo sia pubblico che privato.
  • Sono consentiti gli eventi sportivi ritenuti di interesse nazionale all’interno dei settori professionistici o dilettantistici del CONI, CIP e dalle rispettive federazioni nazionali.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per quelli che hanno il presidio sanitario obbligatorio e che erogano prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza.
  • Le manifestazioni pubbliche possono svolgersi e sono consentite solo in maniera statica a condizione che vengano osservate le distanza sociali attualmente vigenti.
  • Sono sospese le attività di scommesse, bingo, sale giochi e casinò.
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e anche in altri spazi all’aperto.
  • Restano sospese le attività delle discoteche, delle sale da ballo sia al chiuso che all’aperto.
  • Sono vietate le feste al chiuso e all’aperto comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
  • Per quanto riguarda le abitazioni private si raccomanda di non ricevere persone diverse dai conviventi fatta eccezione per esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza.
  • Restano vietate fiere, sagre e qualsiasi evento analogo.
  • Sono sospesi congressi, convegni ed altri eventi a meno che questi non si svolgano con modalità a distanza.
  • È possibile  accedere nei luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti.
  • L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.
  • Le scuole di secondo grado possono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ricorrendo alla DDI (Didattica Digitale Integrata) per una quota pari almeno al 75% delle attività e modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso la disposizione di turni pomeridiani.
  • Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza.
  • I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità di non presenza.
  • Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
  • Sono consentite le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali, per l’orientamento e per il tirocinio.

Questi appena esposti sono alcuni punti del nuovo Dpcm che andrà in vigore oggi.

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