Dopo il polverone sollevato riguardo le irregolarità del Concorso Ripam Campania e l’attivazione della pagina Facebook per invitare alla rettifica delle prove preselettive, si è arrivati ad un epilogo.
Il tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha emesso l’ordinanza, che prevede l’annullamento previa sospensione dell’efficacia delle prove preselettive sostenute per la categoria D.
Riportiamo integralmente l’ordinanza emessa il 12 febbraio 2020:
Pubblicato il 12/02/2020
N. 00218/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00218/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2020, integrato da motivi
aggiunti, proposto da
Francesco Accardo, Mariella Apreda, Stefania Augurio, Sabina Avino,
Francesca Borreca, Luca Caricaterra, Francesco Paolo Cascavilla, Stefania
Cavalli, Cristina Cennamo, Iolanda Chiuchiolo, Sabrina De Rosa, Margherita
Dell’Aira, Debora Dell’Isola, Fabrizio Maria Esposito, Carmela Anna
Esposito, Antonella Formicola, Carmela Gionti, Giulia Giordano, Duilio
Graziano, Stefania Massafra, Margherita Parrilli, Vincenzo Portico, Nicola
Salese, Nicola Pio Sarnataro, Barbara Tafuri, Cristina Trofa, rappresentati e
difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio Elena Violano in Napoli, via Mancini, 19;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Angelo Marzocchella,
Tiziana Monti, Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam,
12/2/2020 N. 00218/2020 REG.RIC.
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in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Non Presente,
Non Presente;
Commissione Interministeriale per L’Attuazione del Progetto Ripam, Formez
Pa -Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L’Ammodernamento
delle P.A non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– dell’avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito provvisorio prove
preselettive categoria D», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili
professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data
11.11.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;
– dell’avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Aggiornamento elenchi
profilo D», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili, adottato dalla
Commissione interministeriale Ripam in data 17.12.19, nella parte in cui non
include parte ricorrente;
– del foglio contenente le «istruzioni per lo svolgimento della prova
preselettiva» per quanto di interesse;
– dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova
preselettiva;
– ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le
domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva;
– del bando del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo
indeterminato», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, nella
parte in cui:
– all’art. 6: i) dispone di non prevedere una banca dati dei quesiti prima dello
svolgimento della prova; ii) nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso
di consentire la lesione del principio dell’anonimato; iii) nella parte in cui haha previsto di avvalersi del Formez PA per la «costruzione, il sorteggio e la
correzione della prova».
– all’art. 5, nella parte in cui prevede la nomina di una Commissioni d’esame
esclusivamente per la fase selettiva;
– del calendario delle prove scritte di prossima pubblicazione, nella parte in
cui non include parte ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche
potenzialmente lesivo
della posizione dell’odierno ricorrente.
PER L’ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E
PROVVISORIE
EX ART. 56 C.P.A.
volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni
ricorrenti di essere ammessi a sostenere in sovrannumero la prova scritta, per
il relativo profilo, del «corso concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo
indeterminato» del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alle prove
scritte del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato»,
NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE
AMMINISTRAZIONI INTIMATE
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.,
mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierna
parte ricorrente valevole per la partecipazione alla prova scritta del «corsoconcorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n.
950 unità di personale a tempo indeterminato», nonché, ove occorra e,
comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con
interessi e rivalutazione, come per legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 gennaio 2020 :
12/2/2020 N. 00218/2020 REG.RIC.
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PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
DELL’EFFICACIA
– dell’avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Sostituzione elenchi
idonei profilo D» comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili
professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data
23.01.20, nella parte in cui non include parte ricorrente;
– del diario e del calendario della prova scritta, adottati dalla Commissione
interministeriale Ripam in data 24 gennaio 20 con «avviso prova scritta
concorso categoria D», nella parte in cui non includono parte ricorrente;
E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E
PROVVISORIE
EX ART. 56 C.P.A.
volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire all’odierna parte
ricorrente di essere ammessa alle prove scritte del concorso de quo, che si
volgeranno nelle date 10, 11, 12 e 13 febbraio 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale
Ripam;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio
del giorno 11 febbraio 2020 per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Premesso che con decreto presidenziale n. 182 del 1° febbraio 2020,
considerata l’estrema gravità ed urgenza, è stata concessa la richiesta
12/2/2020 N. 00218/2020 REG.RIC.
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ammissione con riserva dei ricorrenti limitatamente alla sola partecipazione
alla prova scritta, il cui svolgimento è stato fissato per i giorni 10, 11, 12 e 13
febbraio 2020 per i seguenti profili TCD/CAM, AMD/CAM, CFD/CAM,
VGD/CAM e SAD/CAM;
Ritenuto, al sommario esame tipico della presente fase, che sussistono i
presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, sia pure, per quanto si
preciserà infra, nei limiti della sospensione della procedura concorsuale in
corso, non resistendo i gravati atti alle censure demolitorie dedotte con il
primo motivo di ricorso, con conseguente venir meno delle misure disposte
con il precitato decreto cautelare;
Osservato preliminarmente che per la pacifica giurisprudenza amministrativa
il rigoroso rispetto del principio dell’anonimato nei concorsi per l’accesso ai
pubblici impieghi – diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza
nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della
pubblica amministrazione – rappresenta garanzia ineludibile di serietà della
selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico (cfr. ex
multis Cons. Stato A.P. n. 28 del 20 novembre 2013; Sez. V, n. 1928 del 6 aprile
2010);
Ulteriormente rilevato che in presenza di una violazione non irrilevante della
regola dell’anonimato, la declinazione applicativa del principio determina la
radicale invalidità della procedura comparativa, senza necessità di accertare in
concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione, posto che
“se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso – oltre ad essere di evidente
disfunzionale onerosità – si risolverebbe, con inversione dell’onere della prova, in una sorta
di probatio diabolica che contrasterebbe con l’esigenza organizzativa e giuridica di
assicurare senz’altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale,
sul pubblico concorso” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747);
Considerato, quanto al caso di specie, che verosimilmente la prova preselettiva
si è svolta in spregio al su richiamato principio, non essendo contestato che:– i candidati, in conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni per lo
svolgimento della prova preselettiva, hanno apposto sul figlio risposte a
lettura ottica e sul cartoncino anagrafico due talloncini identici, contenenti
medesimo codice a barre e, immediatamente al di sotto, identico codice
numero di sei cifre;
– i fogli risposte e i cartoncini contenenti i dati anagrafici non sono stati chiusi
in busta sigillata e priva di generalità all’esterno dai candidati, come prescritto
peraltro dall’art. 14 del D.P.R. 487/94, di talché il predetto codice numerico,
facilmente memorizzabile e identificabile, ha finito per svolgere, almeno
potenzialmente, funzione di segno di riconoscimento, essendo riconducibile
immediatamente all’identità dell’autore dell’elaborato; con ciò venendo meno
la garanzia di correzione in forma anonima degli elaborati;
Ulteriormente rilevato che nonostante l’utilizzo di sistemi ottici di correzione,
idonei ad assicurare massima rapidità delle operazioni di valutazione, la fase di
correzione delle prove preselettive si è immotivatamente protratta per tre
mesi;
Rilevato sotto altro aspetto che l’Amministrazione ha ingiustificatamente
omesso di fornire alla parte ricorrente le generalità di almeno un candidato
ammesso alle prove scritte, sicché alla stessa è fatto ordine di provvedere
all’istanza predetta entro 10 giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza, onde consentire la notifica individuale del ricorso;
Ritenuto, inoltre, di accogliere l’istanza di parte ricorrente di integrazione del
contraddittorio nei confronti degli ammessi alle prove scritte, in quanto
titolari di un interesse contrario all’annullamento della procedura;
Rilevato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che:
– l’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”),
dispone che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con
qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi
dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;
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– l’art. 151 c.p.c., dispone inoltre che “Il giudice può prescrivere, anche
d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in
modo diverso da quello stabilito dalla legge”;
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi
di pubblicazione”, e in particolare l’art. 19, il quale prevede l’obbligo di
pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione”, al fine
di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare
alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della
nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte
le informazioni relative all’iter concorsuale, ivi comprese le impugnative
avverso di esse proposte;
Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con
l’art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che
la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge,
consenta di disapplicare l’art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive
l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica;
Ritenuto che quanto precede sia conforme all’evoluzione normativa e
tecnologica, che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire
la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio – quanto a
tale modalità di notificazione – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere
economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. ordinanze T.A.R.
Lazio, Roma, sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Campania, Napoli,
sez. VIII, 18 settembre 2014, n. 1526; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 29
settembre 2014, n. 10071; T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 7 novembre
2013, n. 632);
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Ritenuto che, nel caso all’esame, in relazione alla natura della controversia e al
numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la
notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso sul
sito web (internet) dell’Amministrazione, con le seguenti modalità:
– l’avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Formez dovrà contenere le
seguenti informazioni: 1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; 2)
il numero di Registro Generale del procedimento; 3) il nominativo della parte
ricorrente; 4) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati; 5)
l’indicazione dei nominativi dei controinteressati posizionati in graduatoria e il
testo integrale del ricorso; 6) l’indicazione del numero della presente
ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per
pubblici proclami; 7) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere
seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso
l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda
sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda
sottosezione “Campania – Napoli” della sezione “T.A.R.”;
– la parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l’avviso sia pubblicato sul sito
internet del Formez con le sopra precisate modalità, richiedendo tale
inserimento tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel
termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente
ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del
Tribunale adito, della prova dell’intervenuta pubblicazione entro il termine
perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.);
l’avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell’Amministrazione
sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;
Ritenuto di rinviare alla camera di consiglio del 25 febbraio 2020 per l’esame
dei motivi aggiunti e di fissare per la trattazione di merito del ricorso l’udienza
pubblica del 6 ottobre 2020;
Ritenuto, infine, di dover compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez.accoglie l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione e per l’effetto
sospende gli atti gravati con il ricorso introduttivo;
– ordina all’Amministrazione di fornire alla parte ricorrente le generalità di
almeno un candidato ammesso alle prove scritte, disponendo per il resto
l’integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in parte
motiva;
– rinvia alla camera di consiglio del 25 febbraio 2020 per l’esame dei motivi
aggiunti;
– fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 ottobre
2020.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020
con l’intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Santino Scudeller
IL SEGRETARIO
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