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La responsabilità medica spiegata da Paolino Salierno
Eccoci con una nuova puntata di un caffè con l’avvocato Paolino Salierno che oggi ci parla della responsabilità medica, offrendo qualche valido consiglio da tenere presente.
Iniziamo con il definire cosa si intende quando si parla di responsabilità medica.
Per responsabilità medica ci si riferisce alla responsabilità che scaturisce dai danni cagionati ai pazienti provocata da errori o omissioni da parte dei sanitari.
Responsabilità medica: la riforma Gelli-Bianco
La riforma Gelli-Bianco ha introdotto significative modifiche all’interno della responsabilità medica perché ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia laddove venga dimostrato di essersi attenuti alle linee guida valide e pubblicate online dall’Istituto Superiore di Sanità. Altro cambiamento introdotto è quella per cui in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria sono responsabili per colpa ai sensi dell’art.2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.
La responsabilità medica prevede diversi tipi di danni risarcibili. Generalmente vengono connessi alla causazione di un danno iatrogeno (lesione alla salute psico-fisica) determinata dalla colpa del medico o dalla mancanza di un valido consenso informato.
Dunque i pazienti che sono rimasti vittime di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura possono rivolgersi al giudice, per poter ottenere un risarcimento del pregiudizio subìto. Ciò può avvenire dopo la valutazione fatta da professionisti che possano comprendere se c’è un effettivo rapporto di causalità tra il danno e un operato non corretto sanitario.
Con la riforma Gelli-Bianco si ha il superamento della distinzione tra i gradi di colpa. Ad esempio l’articolo 590 sexies del codice penale dispone la non punibilità dell’esercente la professione sanitaria alla luce di questi presupposti:
- La verificazione dell’evento a causa dell’imperizia
- Il rispetto delle linee guida e l’adeguatezza alle specificità del caso concreto delle linee guida.
Quando è colpa del medico?
L’esercente della professione sanitaria risponde a titolo di colpa per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica nei seguenti casi:
- Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve causata da negligenza o imprudenza.
- Se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione. Quando ad esempio il medico ha comunque scelto e rispettato le linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche che non risultano però adeguate alla specificità del caso concreto. Fermo restando che il medico ha l’obbligo di disapplicare quando la specificità del caso rende necessario lo scostamento da esse.
- Se l’evento si è verificato per colpa grave quando il medico ha scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche risultano adeguate o adattate al caso concreto. Tenuto conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.
Questo è solo un sintetico accenno sulla responsabilità medica, per scoprire i consigli e come agire nel migliore dei modi qualora si sia subìto un danno da parte dei sanitari, non vi resta che guardare il video in home o contattare direttamente l’avvocato Paolino Salierno ai seguenti recapiti telefonici: 0825 16 42 890 oppure 340 5936088.
Si precisa che il video in questione è stato girato in tempi non attuali e in cui la normativa vigente del tempo non prevedeva l’obbligo di indossare il DPI (la mascherina) in luoghi chiusi.
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Quinto appuntamento con il libro di Matteo Claudio Zarrella
L’Associazione Equilibri aps, nata per promuovere il territorio, la cultura ed il patrimonio librario, comunica che lunedì 11 aprile 2022, alle ore 18.30, presso la sala consiliare del Comune di Cesinali (AV), si terrà il quinto appuntamento della rassegna “Un libro al mese” dedicata alla presentazione di volumi redatti da autori locali.
In occasione dell’inizio della Settimana Santa, l’incontro sarà dedicato al volume “Quid est veritas? Il dramma della passione e morte di Cristo”, di Matteo Claudio Zarrella, magistrato, già presidente del Tribunale di Lagonegro, e grande appassionato di cultura locale.
L’opera, edita da D’Amato editore, riprende il dramma della passione e morte di Cristo che, utilizzando le parole dell’Autore, è «destinato a ripetersi e soffre a star chiuso in un libro», che pone al lettore molti interrogativi e fornisce molti spunti di riflessione.
Ad accompagnare l’Autore nella narrazione delle ultime fasi della vita di Cristo e, in particolare, del suo processo, ci saranno Don Vittorio Ferrara, parroco di Cesinali, e Adriano Maffeo, avvocato e docente all’Università di Napoli “Federico II”.
Parteciperà al confronto anche il Gruppo d’arte drammatica e sperimentale Carmine Fernando Venezia di Cesinali che, con il coinvolgendo di un’intera comunità, tiene viva la messa in scena del rito degli ultimi istanti della vita di Nostro Signore.
A moderare l’incontro, sarà Leonardo Festa, docente di storia e filosofia.
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Paolino Salierno ci parla del reato di violenza sessuale
Il reato di violenza sessuale viene affrontato nell’articolo 609 bis del Codice Penale e stabilisce quanto segue:
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Viene considerato presupposto necessario di tale delitto che l’atto sessuale sia associato al costringimento del soggetto passivo che può aversi tramite violenza fisica sulla persona o sulle cose, minaccia, intesa come violenza morale, e abuso di autorità, tanto di pubblica autorità (ad es. nei confronti di un soggetto detenuto), tanto di autorità privata (ad es. tra datore di lavoro e lavoratore).Si tratta di atti espressione di un appetito o di un desiderio sessuale, che quindi riguardano zone erogene differenti, idonei al contempo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante costringimento.Vi rientrano dunque diverse tipologie di atti, dal momento che il legislatore ha adottato una definizione onnicomprensiva, sostitutiva di quella vigente in precedenza e che era incentrata sulla distinzione tra congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), ed atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale).La cornice edittale della pena è stata modificata dall’art. 13 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.Il comma secondo comprende due ipotesi di violenza sessuale mediante induzione cioè posta in essere non mediante azione diretta sulla persona offesa, ma secondo modalità specificamente descritte idonee a suggestionare la volontà della vittima, che sostituiscono l’abrogato delitto di violenza carnale presunta ex rat. 519, comma secondo.La condizione di inferiorità deve sussistere al momento dell’atto sessuale e si riferisce non solo alla condizione di minorazione o deficienza dovuta a patologie organiche o funzionali, ma anche alla situazione di carenze affettive e familiari.Il riferimento non è tanto alla sostituzione fisica quanto alla falsa attribuzione di generalità, status, qualifica e qualità personali (come ad esempio nel caso di soggetto che si finge medico).È circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 63 che ricorre quando, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell’azione, si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave.
16 comments on Violenza privata,
il vademecum dell’avvocato Salierno
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