ordinanza regionalen.39

Ordinanza regionale n.39: il contentino a tempo per i cittadini e i commercianti campani

Lo scorso 25 aprile è stata pubblicata la 39esima Ordinanza regionale perché come sappiamo la Regione Campania ha adottato misure più restrittive rispetto alle ministeriali, per poter contenere, in modo più scrupoloso, il contagio da Covid-19.

A differenza delle altre Ordinanze precedenti, la suddetta ha tutte le sembianze di un contentino inconsistente nei confronti dei cittadini campani perché è un’Ordinanza di breve durata dato che dal 3 maggio, sperando che non vengano pubblicate ulteriori Ordinanze più restrittive dalla Regione Campania, inizia la tanto attesa fase 2 con la quale si potranno avere maggiori libertà di spostamento in vista delle aperture di alcuni settori.

Procediamo con ordine e vediamo cosa c’è scritto nell’ordinanza n.39 della Regione Campania, cercando di analizzare e commentare i punti che mi hanno convinto di meno.

L’ordinanza è entrata in vigore il 27 aprile e durerà fino al 3 maggio, come già accennato.

Sul territorio campano sono consentite:

1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziali modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:

a) previa comunicazione al Prefetto competente, ai sensi dell’art.2, comma 12 DPCM 10 aprile 2020, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in generale nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazioni delle pelli;

b) attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).

Nell’Articolo 2 del DPCM del 10 aprile 2020  vengono esposte le Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Nello specifico:

  1. Sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 con i rispettivi codici ATECO. In breve le attività che non sono state sospese in questo periodo sono le seguenti:

Codice Ateco             Descrizione delle attività che hanno potuto continuare la loro attività

1                                              Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

                                            Silvicoltura ed utilizzo aree forestali

3                                             Pesca e acquacoltura

                                            Estrazione di carbone

                                           Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1                                    Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

10                                         Industrie alimentari

11                                          Industria di bevande

13.96.20                            Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.95                                    Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli

14.12.00                             Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16                                          Industria del legno e dei prodotti del legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

17                                          Fabbricazione di carta (esclusi i codici 17.23 e 17.24)

18                                         Stampa e riproduzione di supporti registrati

19                                          Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20                                        Fabbricazione dei prodotti chimici (ad esclusione dei codici 20.12 – 20.51.01-20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)

21                                         Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.2                                     Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici; 22.29.01 e 22.29.02)

23.13                                    Fabbricazione di vetro cavo

23.19.10                              Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

25.21                                    Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.73.1                                Fabbriche di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

25.92                                  Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

26.1                                     Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

26.2                                    Fabbricazione di computer e unità periferiche

26.6                                    Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1                                     Fabbricazione motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

27.2                                    Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

28.29.30                          Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

28.95.00                         Fabbricazione di macchine per l’industria delle carte e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96                                Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

32.50                                Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1                           Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4                          Fabbricazione di casse funebri

33                                     Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature

(ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01 – 33.11.02 – 33.11.03 – 33.11.04-  33.11.05-33.11.07 – 33.11.09- 33.12.92)

35                                  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36                                 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37                                 Gestione delle reti fognarie

38                                Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39                               Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42                               Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09  e 42.99.10)

43.2                           Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2                           Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.4                           Per la sola attività manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2                          Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3                          Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46                        Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.1                     Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

46.49.2                     Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali

46.61                         Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.91                   Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94                 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71                        Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

46.75.01                    Commercio all’ingrosso dei fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

49                              Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50                              Trasporto marittimo e per vie d’acqua

51                               Trasporto aereo

52                            Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53                             Servizi postali

55.1                          Alberghi e strutture simili

j (da 58 A63)        Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66)       Attività finanziarie e assicurative

69                                Attività legali e contabili

70                             Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionali

71                              Attività degli studi di di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72                             Ricerca scientifica e sviluppo

74                             Attività professionali, scientifiche e tecniche

75                            Servizi veterinari

78.2                        Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del presente decreto

80.1                       Servizi di vigilanza privata

80.2                       Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2                       Attività di pulizia e disinfestazione

81.3                      Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione

82.20                    Attività dei call center limitatamente all’attività di call center in entrata (inbound) che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche  delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta  a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto

82.92                  Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2               Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.99             Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti

84                         Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85                        Istruzione

86                       Assistenza sanitaria

87                       Servizi di assistenza sociale residenziale

88                      Assistenza sociale non residenziale

94                      Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00           Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01           Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09          Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01           Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97                       Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

99                       Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Dunque se per attività edilizia intendiamo le attività e le opere finalizzate per rendere i territori agibili a fini insediativi vediamo che, in base a tutte le attività riportate integralmente dal DPCM del 20 aprile 2020, all’interno dei codici ATECO non compaiono attività edilizie, eccezione fatta per il codice 42 Ingegneria civile e  81.3 ove si fa riferimento alla conservazione e alla cura del paesaggio e viene esclusa l’attività di realizzazione. Inoltre non compare nel DPCM ministeriale la voce di attività edilizia ma il suddetto documento è diviso con le seguenti argomentazioni e articoli:

  • Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
  • Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
  • Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
  • Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia
  • Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
  • Art. 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
  • Art.7 Esecuzione e monitoraggio delle misure
  • Art.8 Disposizioni finali

L’Ordinanza regionale n.32 del 12 aprile 2020 prevede:

Per quanto riguarda i cantieri la sospensione dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale – gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;

Per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale, valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati.

Per quanto riguarda il punto b cambia ben poco allo stato di cose di ieri, prima dell’Ordinanza n.32, e di oggi, dell’Ordinanza n.39, non avendo sbloccato la maggior parte delle attività all’interno del codice ATECO 42 ma probabilmente sono io che, personalmente non comprendo pienamente l’eccessivo zelo del Presidente della Regione Campania che ha voluto ricordarci ulteriormente uno stato di cose che è rimasto immutato.

Ordinanza n.39: considerazione

Oggi parte la validità dell’ordinanza n.39 della Regione Campania

Per quanto riguarda, ancora, il punto b dell’Ordinanza regionale n.39 si deduce, in base al DPCM del 10 aprile 2020 con riferimento ai codici ATECO, che non sono presenti e permesse attività edilizie, a meno che per attività edilizie si intendano attività altre, di cui vorremmo avere qualche altra delucidazione che, da un’alisi approfondita del documento, ci è sfuggita perché qualora si dovesse intendere attività edilizia la fabbricazione di oggetti di qualsiasi natura il primo punto dell’Ordinanza regionale n.39 dovrebbe essere delucidato in modo migliore per non incorrere in errore.

Il punto 3 dell’Ordinanza regionale n.39 riporta:

A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero online e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:

3.1 quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 07:00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14:00; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02:00 alle ore 08:00 sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata.

Dunque l’Ordinanza regionale offre la possibilità alle seguenti attività sopracitate dal 27 aprile fino al 3 maggio di poter aprire e di effettuare a domicilio le consegne fino alle ore 14:00, escludendo le attività che erano aperte negli orari notturni ma se ciò non dovesse essere previsto nella fase 2 a ciascuna attività commerciale menzionata converrebbe:

  1. aprire e fare rifornimento delle materie prime per poter realizzare i prodotti da asporto?
  2. se la fase 2, attualmente esiste solo una bozza di decreto, dovesse prevedere la non riapertura delle stesse, la perdita economica delle entrate si andrebbe a sommare a quella delle spese affrontate per la riapertura momentanea.
  3. Ciascuna zona campana ha usi e costumi diversi e, ad esempio, nelle zone rurali contrariamente alle zone metropolitane non c’è “l’usanza” di ordinare il caffé su chiamata. Nei piccoli centri la pausa caffé rappresenta un momento conviviale e di aggregazione per potersi incontrare e ciò ancora non è possibile.
  4. Se un bar, dovesse aprire in una di queste zone, in cui il caffè a domicilio non è contemplato, soprattutto pensando ai numerosi uffici ancora chiusi, l’attività commerciale in questione non riuscirebbe, con il ricavato esiguo del caffé a domicilio, neanche a pagare le utenze che dovrebbe attivare per mettere in moto i macchinari e mantenere in uso l’intera struttura commerciale. Il solo fatto di poter pagare l’affitto dell’attività in questione con queste prospettive di ricavato sarebbe utopico e poco realistico.
  5. Quante persone effettivamente si appresterebbero, fidandosi, delle misure di ciascun esercente, cercando di ridurre al minimo il timore di essere contagiati attraverso l’assunzione di cibi da asporto?

Insomma anche questo punto dell’Ordinanza n.39 sembra essere l’equivalente di un pugno di sabbia negli occhi.

Andiamo al punto n.6 dell’Ordinanza regionale n.39 che dice:

Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art 16 del decreto legge n18/2020), in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente – nelle seguenti fasce orarie:

  • ore 06:30 – 08:30
  • ore 19:00 – 22:00

Partendo dal presupposto che questa concessione ha allietato molti perché fino a ieri la possibilità di poter fare una passeggiata era considerato un reato, ricordiamo la caccia al runner di turno.

Non mi sono chiari alcuni punti:

  1. che cosa si intende per prossimità dalla propria abitazione?
  2. Ci è stata concessa la possibilità di passeggiare entro quanti metri dalla nostra abitazione e fino a che metri è possibile allontanarsi, per non diventare potenziali criminali che attentano alla salute del prossimo?
  3. Perché non lasciare, ad esempio, la possibilità di scegliere autonomamente l’ora in cui uscire, limitata a due ore ad esempio, onde evitare assembramenti?
  4. Perchè si deve far pesare oltremodo la nostra impossibilità di scegliere le nostre azioni individuali tant’è che restano chiusi parchi e altri luoghi che servivano per questa finalità?
  5. Un genitore come dovrebbe spiegare al proprio figlio che si può uscire a passeggiare entro un certo confine e che, ad esempio, non lo si può portare nella Villa Comunale perché non si trova in prossimità dell’ abitazione?
  6. Perché non si è considerato che non siamo abituati a vivere in uno stato di segregazione, sottostando a leggi che vanno a minare il libero arbitrio individuale e che viene avvertito dalla maggior parte come una violenza personale?

Mi spiego meglio: finché c’è stato da essere coscienziosi, restando a casa e rispettando le disposizioni regionali per limitare il contagio a causa dell’emergenza Covid-19, nonostante la reclusione forzata, lontana dai parametri di libertà individuale che nessuno si sarebbe mai sognato di dover praticare, lo abbiamo fatto con sacrificio e responsabilità.

Vedere che un’Ordinanza ci dica anche l’ora in cui poter uscire, non per fare una passeggiata ricreativa in una zona verde e svagarsi dallo stress accumulato, ma farlo tenendo sempre d’occhio la propria abitazione, per regolarsi sulla prossimità e dover uscire in orari prestabiliti la trovo una scelta inutile, sgradevole e che sottolinea in modo opprimente e poco democratico il nostro stato di non libertà, nel potersi muovere liberamente.

Inoltre avere l’ora di libera uscita universalmente valida non crea assembramento?

Se le persone di un condominio numeroso, ad esempio, decidessero di uscire e passeggiare si creerebbe un sicuro assembramento.

Detto ciò mi rendo conto che la situazione non è semplice da gestire, soprattutto in Campania, però quest’Ordinanza la trovo un’offesa nei confronti dell’intelligenza di ciascun cittadino e commerciante campano.

Sarà pur vero che stiamo vivendo come degli alienati ma ricordiamo bene che siamo nati liberi e torneremo ad esserlo prima o poi.

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