Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Nuovo Dpcm: quali sono le nuove disposizioni per il contenimento del contagio

Il nuovo Dpcm che entra in vigore oggi su tutto il territorio nazionale stabilisce nuovi comportamenti da adottare e nuove disposizioni in vigore.

Per quanto riguarda il contenimento della diffusione del virus è obbligatorio l’avere sempre con sé le mascherine con l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi che non siano abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

L’obbligo di indossare la mascherina non è previsto per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. La distanza interpersonale resta quella di un metro. Restano invariabili le altre misure di contenimento del virus quali continua e costante igiene delle mani.

Nelle strade o piazze dei centri urbani dove si potrebbero creare assembramenti è possibile disporre la chiusura al pubblico dopo le 21:00. Si può, qualora venga disposta la chiusura, accedere per recarsi nelle abitazioni private e per usufruire dei locali commerciali aperti in modo legittimo.

Si raccomanda il non utilizzo con mezzi di trasporto pubblici o privati per esigenze altre a meno che non siano per ragioni lavorative, di studio, per motivi di salute o di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

In nuovo Dpcm stabilisce che nei locali pubblici e aperti al pubblico vi è l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale, tenendo conto dei protocolli e delle normative vigenti.

Possono essere usate le seguenti mascherine:

  • mascherine di comunità (lavabili o monouso)
  • mascherine autoprodotte in maniera multistrato che siano in grado di creare una barriera e che possano stabilire confort e respirabilità e che permettono di coprire dal mento fino al di sopra del naso
Nuovo Dpcm in vigore in Italia

Nuovo Dpcm in vigore in Italia

Le nuove disposizioni per il contenimento del contagio: alcuni dei punti stabiliti

Per contenere  e contrastare la diffusione del Covid-19 devono essere applicate le seguenti misure:

  • I soggetti con infezioni respiratorie caratterizzati da febbre maggiore di 37,5° devono restare nel proprio domicilio e contattare il medico curante.
  • L’accesso nei parchi pubblici, nelle ville e nei giardini pubblici ci può essere, rispettando il divieto di assembramento e rispettando la distanza interpersonale di un metro.
  • In questi luoghi è consentito l’accesso ai minori anche insieme ai propri familiari o altre persone che sono abituali conviventi  o deputate alla loro cura per svolgere attività ricreative o ludiche.
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • I ragazzi e i bambini possono svolgere attività ludiche e ricreative in luoghi destinati a fare ciò con l’aiuto e la presenza di operatori che possono tenerli in custodia ma con l’obbligo di adottare protocolli di sicurezza.
  • Si possono svolgere attività sportive o attività motoria all’aperto anche in aree attrezzate o parchi pubblici purché vi sia il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 2 metri per quanto concerne l’attività sportiva e di un metro per quanto riguarda l’attività motoria. Queste disposizioni non vengono applicate qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore o per persone che non sono completamente autosufficienti.
  • Sono sospese le competizioni sportive e gli eventi di sport individuali e di squadra svolti in qualsiasi luogo sia pubblico che privato.
  • Sono consentiti gli eventi sportivi ritenuti di interesse nazionale all’interno dei settori professionistici o dilettantistici del CONI, CIP e dalle rispettive federazioni nazionali.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per quelli che hanno il presidio sanitario obbligatorio e che erogano prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza.
  • Le manifestazioni pubbliche possono svolgersi e sono consentite solo in maniera statica a condizione che vengano osservate le distanza sociali attualmente vigenti.
  • Sono sospese le attività di scommesse, bingo, sale giochi e casinò.
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e anche in altri spazi all’aperto.
  • Restano sospese le attività delle discoteche, delle sale da ballo sia al chiuso che all’aperto.
  • Sono vietate le feste al chiuso e all’aperto comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
  • Per quanto riguarda le abitazioni private si raccomanda di non ricevere persone diverse dai conviventi fatta eccezione per esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza.
  • Restano vietate fiere, sagre e qualsiasi evento analogo.
  • Sono sospesi congressi, convegni ed altri eventi a meno che questi non si svolgano con modalità a distanza.
  • È possibile  accedere nei luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti.
  • L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.
  • Le scuole di secondo grado possono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ricorrendo alla DDI (Didattica Digitale Integrata) per una quota pari almeno al 75% delle attività e modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso la disposizione di turni pomeridiani.
  • Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza.
  • I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità di non presenza.
  • Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
  • Sono consentite le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali, per l’orientamento e per il tirocinio.

Questi appena esposti sono alcuni punti del nuovo Dpcm che andrà in vigore oggi.

Fase 2: misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Vediamo la parte del DPCM ministeriale che riguarda le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Come sappiamo il 4 maggio inizierà la fase 2 che non rappresenta un ritorno alla normalità, cui eravamo abituati prima, ma la ripresa delle attività e una maggiore libertà di spostamento mantenendo le distanze di sicurezza, l’utilizzo di guanti e mascherine, evitando assembramenti.

Il Covid-19 non è sparito ma grazie alle misure di contenimento per evitare i contagi stiamo avendo minori casi positivi e ciò non può e non deve interpretato come scomparsa del virus.

Cosa si può fare e cosa è vietato nella fase 2

Quali obblighi e permessi sono previsti nell’Articolo del DPCM ministeriale

Dunque continuano ad essere consentiti gli spostamenti dovuti da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. La novità, rispetto all’impossibilità precedente, riguarda la possibilità di poter incontrare congiunti, termine che nelle ultime ore ha creato confusione in merito.

Il termine congiunti a livello legislativo non esiste dunque, nei prossimi giorni, verrà emessa una circolare che deluciderà nel dettaglio i rapporti interpersonali e non regolamentati giuridicamente, in modo da rendere più chiaro cosa si intende con questo termine. Le problematiche infatti vanno a violare alcune disparità dei diritti che riguardano affetti esistenti ma che, di fatto, davanti alla legge sono inesistenti.

Ad esempio compagni e conviventi non di fatto o fidanzati, eterosessuali o omosessuali, non legati da alcuna unione civile possono considerarsi congiunti?

Una volta specificato, nero su bianco, cosa si intende con il termine congiunti sarà consentito incontrarsi ma evitando assembramenti.

Gli incontri dovranno svolgersi mantenendo il distanziamento tra i soggetti che dovrà essere di un metro e vi sarà l’obbligo dell’uso delle mascherine.

Le persone non potranno trasferirsi e spostarsi, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, in una Regione diversa dalla propria o da quella in cui si trovano attualmente, a meno che non ci siano motivazioni legate ad esigenze lavorative comprovate.

Potranno spostarsi oltre Regione, come accadeva anche prima, persone che hanno necessità urgenti di salute e in ogni caso si dovrà rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Coloro che hanno sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° sono obbligati a restare presso il proprio domicilio, limitando contatti sociali e con altre persone per evitare un contagio. Qualora si dovessero avere i sintomi sopracitati bisogna consultare il proprio medico curante.

È vietato lo spostamento alle persone che sono sottoposte a quarantena e che sono risultate positive al Covid-19.

Parchi, ville e giardini pubblici e privati

Fase 2 zone verdi: decreto

Fase 2 zone verdi: decreto

L’assembramento continua ad essere vietato sia in luoghi pubblici che in luoghi privati.

Ciascun Sindaco può disporre la chiusura di aree specifiche che risultino complesse da controllare.

Per quanto riguarda la possibilità di recarsi nei parchi, ville e giardini pubblici e privati, il 4 maggio, salvo diverse disposizioni regionali, sarà possibile purchè non si verifichino casi assembramento, si rispettino le distanze di sicurezza.

Qualora si dovessero verificare atteggiamenti non coerenti con le decisioni prese ciascun Sindaco potrà disporre la chiusura delle aeree verdi sopracitate. Le aree attrezzate per attività ricreative dei bambini sono chiuse perché non sono consentite attività ludiche o ricreative all’aperto. Si potranno svolgere attività individuali all’aperto, con un accompagnatore per i minori e per le persone che non sono completamente autosufficienti.

Attività motoria e sportiva

Attività motoria e sportiva nella fase 2

Attività motoria e sportiva nella fase 2

Per quanto riguarda l’attività motoria o sportiva potrà essere svolta, mantenendo due metri di distanza interpersonale per quanto riguarda l’attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di qualsiasi ordine e disciplina sia che essi si svolgano in luoghi pubblici o privati. Per quanto riguarda gli atleti, professionisti e non professionisti, che sono riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazioni a giochi olimpici o manifestazioni nazionali e internazionali, sono consentiti allenamenti a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. No alla possibilità di allenarsi per gli atleti che praticano attività sportive di gruppo perché creano assembrano e queste attività non permettono un sicuro distanziamento e contenimento del contagio.

Gli impianti sciistici sono chiusi e sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura che richiedono la presenza di un pubblico. Sono sospesi gli eventi di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico svolti sia in luoghi pubblici che privati. Non saranno consentite feste pubbliche e private anche se si deciderà di svolgerle nelle abitazioni private.

Attività culturali e di aggregazione in genere

No ad eventi di aggegazione durante la fase 2

No ad eventi di aggegazione durante la fase 2

Restano chiusi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi e di scommesse, discoteche e locali di aggregazione sociale perché non consentono di rispettare le misure di sicurezza per evitare contagio da Covid-19.

Sono sospese cerimonie civili e religiose. Sono consentire cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti con un massimo di 15 persone. La funzione dovrà preferibilmente svolgersi all’aperto e in qualsiasi caso è obbligatoria la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza di un metro.

Non sono aperti al pubblico i musei e gli istituti e i luoghi di cultura che creano assembramento.

Servizi educativi, didattici e concorsi

Scuole, Università, concorsi e corsi di formazione nella Fase 2

Scuole, Università, concorsi e corsi di formazione nella Fase 2

Per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia e quelli didattici all’interno delle scuole di qualsiasi grado, comprese le università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Sono sospesi: master, corsi professionali, corsi di attività formativesvolte da enti pubblici e da soggetti privati. a meno che non si svolgano a distanza (online). Non vengono sospesi i corsi di formazione specifica in medicina generale.

Sono sospesi incontri e riunioni di organi colleggiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

Sono sospesi: viaggi d’istruzione, iniziative di scambio culturale e gemellaggio e le visite guidate. Continua la DAD (Didattica A Distanza). Le stesse norme valgono anche per le Università e Istituzioni.

È consentito andare in biblioteca a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi che riduca l’aggregazione e la distanza ravvicinata.

Sono sospesi tutti i concorsi che prevedono prove scritti mentre possono svolgersi quelli che richiedono la sola valutazione del CV.

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico. Sono sospesi: congressi, riunioni, meeting ed eventi che comprendono la partecipazione di personale sanitario, del personale incaricato dello svolgimento dei servizi pubblici essenziali.

È possibile incontrarsi online per discutere problematiche lavorative o gestire impegni improrogabili. Qualora risultino essere indispensabili riunioni riguardanti coordinamenti attivati nell’ambito Covid-19 bisognerà garantire il metro di distanza.

Sono sospese: piscine, palestre, centri sportivi, centri benessere, centri termali, centri sociali, centri ricreativi e centri culturali.

Strutture sanitarie, penitenziarie e RSA

Strutture sanitarie, penitenziarie e RSA nella Fase 2

Strutture sanitarie, penitenziarie e RSA nella Fase 2

Gli accompagnatori dei pazienti hanno il divieto di restare nelle sale di attesa dei Dipartimenti Emergenza e Accettazione e dei Pronto Soccorso, salvo specifiche indicazioni da parte del personale sanitario preposto.

Per quanto riguarda le RSA e l’accesso dei parenti e visitatori presso le strutture sono limitate le visite ai9 soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria della struttura in questione che ha l’obbligo di prevenire possibili trasmissioni.

I nuovi ingressi negli istituti penitenziari dovranno seguire protocolli. In caso di positività dei nuovi ingressi si provvederà all’isolamento dagli altri detenuti, raccomandando anche di valutare la detenzione domiciliare.

I colloqui con i detenuti saranno possibili tramite video o telefono. Può essere autorizzato il colloquio personale solo per alcuni casi particolari e rispettando una distanza di due metri. Verranno limitati i permessi e la semilibertà per evitare l’uscita e l’entrata non contrallata che potrebbe causare contagio, in alcuni sarà permessa la detenzione domiciliare.

Attività commerciali

Fase 2 attività commerciali consentite

Fase 2: attività commerciali consentite

Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuale sia in singoli spazi commerciali sia nell’ambito della media e grande distribuzione (sono compresi i centri commerciali purché siano aperte le attività consentite dal DPCM).

Restano chiusi mercati a prescindere dalla tipologia di vendita.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. È obbligatoria la distanza di sicurezza di un metro. Sono sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). È consentita l’attività delle mense e del catering che garantiscono la distanza interpersonale di un metro.

Resta consentita l’attività di svolgere consegna a domicilio per quanto riguarda il settore della ristorazione, rispettando le norme igieniche per quanto riguarda il confezionamento e il trasporto. È consentita la ristorazione da asporto, rispettando la distanza interpersonale di un metro. È vietato consumare prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Sono chiusi gli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande che si trovano all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri. Restano chiuse le aree di servizio situate nelle aree di servizio e rifornimento carburante. Restano aperte le aree di servizio  che si trovano sulle autostrade che possono vendere alimentati da asporto da consumare all’esterno del locale e quelle che si trovano all’interno degli ospedali e degli aeroporti con l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di un metro.

Restano chiuse le attività commerciali di servizi alla persona: estetiste, parrucchieri e barbieri. Restano garantiti i servizi bancari, postali, finanziari e assicurativi. Restano attive le attività che riguardano il setoore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare e sono avviamente comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Servizi di trasporto

Servizi di trasporto fase 2

Servizi di trasporto fase 2

Durante la fase 2 per evitare assembramenti verranno ridotti, sospesi e limitati i servizi di trasporto, sia nazionali che internazionali.

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