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Decreto Natale: quali sono gli spostamenti consentiti

Il decreto Natale, approvato il 18 dicembre, ha stabilito delle nuove misure da adottare durante le feste di Natale fino al nuovo anno.

Cerchiamo di capire cosa è consentito fare o non fare durante le feste.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio è possibile rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione perché è un motivo legittimo.

Sono inoltre consentiti spostamenti per comprovate esigenze lavorativi, di salute o di necessità.

Durante le feste è consentito andare a trovare amici e parenti?

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti, anche quelli per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.

Decreto Natale: cosa prevede

Decreto Natale sugli spostamenti in Italia

Decreto Natale: le disposizioni vigenti

Le disposizioni previste tra il 24 dicembre e il 6 gennaio sono le seguenti:

Il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e l’1, 2, 3,5 e 6 gennaio è possibile spostarsi una volta al giorno per fare visita a parenti o amici anche verso altri Comuni ma sempre all’interno della stessa Regione tra le 05:00 e le 22:oo e nel limite massimo di due persone.

Le due persone che si spostano possono portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio è possibile spostarsi liberamente fra le 05:00 e le 22:00 all’interno del proprio Comune. In questi giorni è possibile andare a fare visita a parenti e amici, in un Comune diverso dal proprio ma sempre all’interno della stessa Regione tra le 05:00 e le 22:00 rispettando sempre il limite massimo di due persone.

Il 28, 29,30 dicembre e il 4 gennaio è possibile per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti spostarsi liberamente tra le 05:00 e le 22:00 entro 30 Km dal confine del proprio Comune e quindi eventualmente anche in un’altra Regione. Vige il divieto di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono consentiti, anche se l’immobile è intestato a più proprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

Il ricongiungimento tra coniugi o partner che vivono in città diverse può avvenire solo se il luogo scelto coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.

Per quanto concerne i bar e i ristoranti il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e l’1, 2, 3, 5 e 6 si applicano sull’intero territorio nazionale le disposizioni previste per la zona rossa.

Il 28, 29 e 30n dicembre e il 4 gennaio si applicano sull’intero territorio nazionale le disposizioni previste per la zona arancione.

Gli spostamenti verso le seconde case che si trovano in una regione diversa sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Se si hanno genitori, anziani ma in buona salute, che vivono in una regione diversa dalla propria non è possibile andare a trovarli nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio perché gli spostamenti sono vietati.

Se si ha un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo dal 24 dicembre al 6 gennaio è possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fargli visita ma solo all’interno della stessa Regione dalle 5:00 alle 22:00 e nel limite massimo di due persone.

Se si hanno dei parenti autosufficienti che vivono in casa da soli e si trovano in un altro comune o regione ai quali si da periodicamente assistenza è possibile continuare a farlo.

Non è possibile spostarsi in un numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire assistenza. La necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto.

Gli spostamenti per turismo sono vietati fino al 6 gennaio 2021.

Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa Regione ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio giorni in cui sono consentiti gli spostamenti per turismo all’interno dello stesso Comune e dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti entro 30 km dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

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