Tecnico controlla l'etichetta di un estintore a schiuma in un magazzino per verificare la presenza di PFAS

Quanti PFAS ci sono davvero negli estintori a schiuma appesi in azienda?

La bombola a schiuma è lì, sulla parete del magazzino o accanto alla rampa dell’autorimessa. Vernice rossa, cartellino, sigillo, qualche dato stampato. Sembra un presidio come gli altri. Invece, da qui in avanti, una parte del problema non riguarda più soltanto il fuoco: riguarda la chimica contenuta dentro l’estinguente.

Il Regolamento (UE) 2025/1988 modifica l’Allegato XVII del REACH e porta le schiume antincendio con PFAS dentro un calendario che le aziende non possono trattare come una nota a margine. La soglia è secca: dal 23 ottobre 2030 non potranno essere immesse sul mercato o utilizzate schiume con PFAS pari o superiori a 1 mg/l, calcolati come somma delle PFAS. Prima ancora, dal 23 ottobre 2026, scatterà l’obbligo di etichettatura visibile che segnala la presenza di sostanze per- e polifluoroalchiliche. Il guaio è che fare manutenzione impianti antincendio a Milano senza aprire la scheda dell’estinguente lascia fuori proprio il dato che deciderà se quella bombola resterà al suo posto o finirà nel piano di sostituzione.

La misura che cambia il destino della bombola

Il dato da cercare non è una sigla commerciale rassicurante, né una formula generica tipo schiuma ecologica. Il passaggio serio parte da una domanda meno comoda: quale concentrazione di PFAS contiene l’estinguente? Il REACH, nella modifica introdotta dal Regolamento (UE) 2025/1988, parla di somma delle PFAS. Non di una singola sostanza scelta a piacere, non del composto più noto, non della voce che compare meglio in etichetta.

Qui nasce il primo inciampo da sopralluogo. Molti presidi a schiuma installati da anni sono stati censiti come “schiuma” e basta. Nel registro interno compare la matricola, magari la capacità, talvolta la classe di fuoco. La composizione dell’agente estinguente resta invece nel fascicolo del fornitore, nella scheda tecnica originale o in un documento mai richiesto dopo l’acquisto. Se il dato sui PFAS non è disponibile, la bombola non diventa automaticamente irregolare. Però diventa un oggetto da chiarire, e in un audit serio gli oggetti da chiarire non vengono archiviati con una spunta.

La soglia di 1 mg/l sembra minuscola, e lo è. Proprio per questo non si governa a occhio. Nessuno, davanti a un estintore a schiuma, può dedurre la conformità guardando colore, lancia, manometro o data di revisione. Il controllo visivo dice se il presidio è integro. Non dice che cosa contiene. Confondere le due verifiche è un errore da manuale, perché mette sullo stesso piano manutenzione meccanica e vincolo chimico.

Immaginiamo una piccola officina con due estintori a schiuma installati vicino a un’area di deposito. Il cartellino è aggiornato, la pressione è a posto, la posizione è corretta. Tutto bene? Solo fino alla scheda dell’estinguente. Se lì non compare una dichiarazione chiara sulla presenza o assenza di PFAS, il controllo si ferma prima del punto che la norma sta portando in primo piano.

Etichetta dal 2026: il dato esce dal fascicolo

La data più vicina è il 23 ottobre 2026. Da quel momento le schiume interessate dovranno avere un’etichettatura visibile con la dicitura prevista: “ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche…”. È un passaggio pratico, quasi banale, ma cambierà parecchio nei sopralluoghi. Quello che prima restava sepolto nella documentazione inizierà a comparire sul corpo del presidio o sul contenitore della schiuma.

Per gli estintori portatili le deroghe arrivano fino al 23/10/2026; per alcune schiume AR la finestra arriva fino al 23/04/2027. Sono date da riportare nel calendario interno, non da ricordare a memoria fra una verifica e l’altra. Il calendario deve dire quali presidi sono portatili, quali contengono schiume AR, quali hanno dichiarazione fluorine-free e quali restano senza informazione. Un file generico con la colonna “estintore” serve a poco. Serve una riga che distingua l’agente estinguente, altrimenti l’audit diventa arredamento amministrativo.

Qui il D.Lgs. 81/2008 entra dalla porta del DVR. Se un presidio antincendio cambia status per effetto di una restrizione chimica, il documento di valutazione dei rischi non può restare fermo alla fotografia di cinque anni prima. Non vuol dire riscrivere tutto. Vuol dire inserire una verifica coerente tra rischio incendio, agente estinguente, ambiente di installazione, manutenzione e gestione della sostituzione.

La parte più sottovalutata sarà la dismissione. Una schiuma con PFAS destinata a uscire dal servizio non è un rifiuto qualsiasi da trattare con disinvoltura. Il tema si aggancia alla gestione dei rifiuti pericolosi e alla tracciabilità del fine vita. Lasciare una vecchia bombola in deposito “in attesa di capire” è una scelta povera di metodo: occupa spazio, confonde il censimento e prolunga il rischio documentale. In un magazzino già pieno di colli, scaffali e transiti, gli oggetti senza destino diventano presto invisibili.

Dal cartellino alla scheda: dove l’audit si inceppa

Seguire una bombola a schiuma significa partire dalla parete e arrivare alla carta. Il primo dato è fisico: posizione, accessibilità, identificazione. Il secondo è manutentivo: controllo, revisione, collaudo secondo la norma tecnica di riferimento. Il terzo, quello che qui conta, è chimico: presenza di PFAS, eventuale dichiarazione fluorine-free, concentrazione rispetto alla soglia di 1 mg/l.

Il problema non è che le aziende ignorino l’esistenza degli estintori. Il problema è che spesso li conoscono per famiglia grossolana. Polvere, CO2, schiuma. Fine. Ma dentro la categoria schiuma passa la differenza tra un presidio che potrà restare in esercizio e uno che dovrà essere etichettato, sostituito o gestito con una tempistica precisa. È una differenza piccola sulla targhetta, grande nel verbale.

Ipotizziamo un condominio con autorimessa, vano rifiuti e locali tecnici. Nel fascicolo antincendio compaiono estintori a schiuma installati per una determinata classe di rischio. Nessuno ha mai chiesto la scheda aggiornata dell’agente estinguente perché il controllo periodico non aveva sollevato anomalie. Arriva il 2026 e la domanda cambia: non basta sapere che l’estintore è presente e carico, bisogna sapere se dovrà portare l’avviso sui PFAS. Se la risposta dipende da telefonate e vecchie fatture, il sistema di gestione non sta misurando: sta ricostruendo.

La misura, in questo caso, non è soltanto laboratorio. È catena documentale. La concentrazione va dichiarata, rintracciata, collegata alla matricola o al lotto dell’estinguente, poi riportata in un elenco interno che abbia una vita reale. La parola chiave è corrispondenza: bombola vista in campo, scheda tecnica, registro, calendario scadenze. Quando uno di questi pezzi non parla con gli altri, il dato di 1 mg/l resta un numero appeso nel vuoto.

Alcuni operatori del settore, tra cui UNASF/Conflavoro, Firing, CEAM Antincendio e Normachem, hanno già trattato il tema come passaggio di adeguamento pratico, non come semplice aggiornamento lessicale. Il punto REACH è proprio questo: la restrizione non chiede un’opinione sull’estintore a schiuma, chiede di sapere che cosa contiene e fino a quando può essere usato.

La sostituzione non è un cambio a catalogo

Arrivati alla scelta sostitutiva, l’errore sarebbe cercare un gemello senza fluoro con la stessa fretta con cui si ordina un ricambio. Le soluzioni fluorine-free, spesso indicate come FFF, entrano in gioco perché riducono il problema dei PFAS. Però la scelta deve tornare al rischio da presidiare. Schiuma senza fluoro, polvere, CO2 o altro presidio non sono pedine intercambiabili. Cambiano residui, modalità d’uso, compatibilità con ambienti chiusi, apparecchiature elettriche, materiali presenti e addestramento degli addetti.

Il mercato sta producendo agenti sempre più specifici, e il caso delle batterie al litio lo mostra bene: un episodio sulle batterie agli ioni di litio racconta quanto una famiglia di rischio possa spingere verso presidi dedicati. Ma l’audit PFAS non va trasformato in una corsa alla novità. Prima si misura ciò che c’è, poi si decide con quale presidio coprire il rischio residuo.

Nel passaggio alle schiume fluorine-free il responsabile interno dovrebbe chiedere due cose semplici, e farsele mettere per iscritto. La prima: il nuovo agente estinguente è dichiarato senza fluoro rispetto ai vincoli REACH applicabili? La seconda: la prestazione antincendio resta coerente con l’ambiente in cui il presidio verrà installato? Se una delle due risposte arriva vaga, non è prudenza commerciale: è rumore.

Immaginiamo un magazzino con piccole quantità di liquidi infiammabili e quadri elettrici in prossimità. Sostituire tutto con un solo tipo di presidio per semplificare gli acquisti può sembrare ordinato sulla fattura. Sul campo, però, la semplificazione deve reggere alla domanda che farà l’addetto davanti al principio d’incendio: posso usarlo qui, su questo materiale, senza peggiorare il danno? La norma sui PFAS spinge a togliere dal circuito certe schiume, non autorizza decisioni automatiche sul presidio nuovo.

Il calendario, alla fine, dovrebbe contenere quattro colonne operative: presidi a schiuma censiti, documenti disponibili, scadenza normativa applicabile, scelta di sostituzione o conferma. Non serve un sistema monumentale. Serve che il dato non dipenda dalla persona che quel giorno si ricorda dove è stata messa la scheda.

La bombola a schiuma, vista così, smette di essere un cilindro rosso appeso a norma e diventa un piccolo dossier ambientale. Dal 2026 parlerà con un’etichetta. Dal 2030, sopra la soglia indicata dal Regolamento (UE) 2025/1988, non potrà più stare sul mercato né in uso. Chi misura adesso lavora su date e documenti; chi aspetta lavorerà su urgenze, sostituzioni concentrate e rifiuti da gestire in coda. È una differenza concreta, e si vede prima sulla parete che nella sala riunioni.