In questa puntata del Caffè con l’avvocato si approfondisce la legge n.69 del 19 luglio 2019 che ha reso più severe le pene per chi commette violenza domestica e di genere, prevedendo anche fino a 14 anni di reclusione per chi sfregia con l’acido.
Questo intervento legislativo, meglio conosciuto come “Codice rosso”, è importante anche perché ha introdotto il reato di revenge porn, ossia la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti.
Il reato di revenge porn, spiega l’avvocato Paolino Salierno, prevede come pena la reclusione da 1 a 6 anni e multe da 5 mila a 15 mila euro per chi diffonde materiale privato per vendicarsi del partner dopo la fine di una relazione. Stessa pena è prevista per chi riceve contenuti di questo tipo e li diffonde senza il consenso dei protagonisti.
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Decreto Coronavirus: qualche dritta dal nostro avvocato Paolino Salierno
In questi giorni i decreti sono all’ordine del giorno. Cosa ci è consentito fare e cosa no? Il nostro avvocato Paolino Salierno ci ha dato qualche delucidazione a riguardo.
Posso fare una passeggiata? Posso andare a correre? Posso andare a lavoro, a fare una visita medica, a fare la spesa o a comprare le medicine? Ma anche banalmente a comprare il giornale o le sigarette?
Quali sono le sanzioni alle quali mi espongo in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità? Quali reati posso commettere ai tempi dell’epidemia da Coronavirus?
Gli interrogativi legittimi e comuni di questi giorni se ci fosse una macchina del tempo che ci portasse indietro di soli due mesi ci farebbero inorridire e sgranare gli occhi.
I DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono provvedimenti urgenti, emergenziali e transitori finalizzati alla salvaguardia del preminente interesse della tutela della salute pubblica.
È bene fare questa premessa perchè essi sono permeati di quei caratteri di eccezionalità: sono evidentemente scritti in fretta seguendo l’evolversi drammatico degli eventi, intervengono a comprimere spazi di libertà che mai erano stati scalfiti a partire dall’introduzione della Costituzione Repubblicana ma, è bene dirlo, poggiano comunque sul consenso sociale che sempre caratterizza il pregiuridico.
Allora rispondiamo alle nostre domande introduttive.
1. Posso fare una passeggiata?
Sì, con alcune precisazioni. Le Autorità non hanno voluto introdurre arresti domiciliari collettivi né un regime straordinario ed iperstringente di legge marziale per cui è consentito uscire di casa rispettando tutte le norme di cautela della distanza con le altre persone. È comunque generalmemente vietata la circolazione delle persone sul territorio nazionale per cui si può prendere un po’ d’aria nelle vicinanze del proprio domicilio o della propria residenza ma senza mettersi in macchina e circolare per andare a passeggio su una strada in particolare o sul Lungomare di Salerno né tantomeno ad ammirare panorami irpini sulle nostre colline o sulle nostre montagne. È altresì consentito portare fuori il cane per le esigenze tipiche degli animali.
2. Posso andare a correre?
Sì, con le medesime modalità di cui sopra. Il Presidente della Regione Campania è intervenuto con propria ordinanza a chiudere parchi e ville comunali perchè una interpretazione troppo sciolta e disinvolta di questa concessione, in alcune zone, stava finendo per frustrare e rendere inefficaci i sacrifici di libertà delle altre persone. È consentito un po’ di movimento all’aria aperta ma senza esagerazioni. Non è consentito ad esempio riposare sulle panchine a prendere il sole perchè tale condotta è in contrasto con le finalità dei provvedimenti.
3. Posso andare a lavoro, a fare una visita medica, a fare la spesa, a comprare le medicine?
Assolutamente sì.
Queste sono le esplicite deroghe al generale divieto di circolazione. Tali esigenze devono essere oggetto dell’autocertificazione da compilare e portare con sé o in assenza il cui modulo viene fornito dalle Forze dell’Ordine. Occorre dichiarare la verità perchè gli abusi saranno sanzionati come diremo a breve. A queste deroghe se ne affianca un’altra: lo stato di necessità da esplicitare volta per volta. Gli abusi saranno puniti ribadendo in ogni caso che bisogna limitare allo stretto necessario ognuno dei suddetti spostamenti.
4. Posso andare a comprare il giornale o le sigarette?
Sì, nelle edicole e nei tabacchi più vicini alla propria abitazione.
5. Quali sono le sanzioni alle quali mi espongo in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità? Quali reati posso commettere ai tempi dell’epidemia da Coronavirus?
L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità integra la condotta prevista e punita dall’art. 650 del codice penale. Esso è un reato contravvenzionale, segnatamente di polizia, punito – sempre che il fatto non costituisca un più grave reato – con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 206. Dunque sarete denunciati dalle forze dell’ordine preposte al controllo e l’Autorità Giudiziaria in caso di fondatezza della notizia di reato emanerà nei vostri confronti un decreto penale di condanna.
Nel caso in cui dovesse esservi notificato un simile provvedimento non bisogna assolutamente riporlo in un cassetto o limitarsi al pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria ivi indicata ma se si vogliono evitare e/o mitigare le conseguenze tipiche di una condanna penale, occorre immediatamente recarsi dal proprio avvocato.
Nel caso in cui si abbia coscienza di commettere un abuso non bisogna assolutamente tentare di scappare davanti ad un controllo: una simile condotta oltre a mettere in pericolo voi stessi e gli operatori di polizia giudiziaria potrebbe integrare il ben più grave delitto previsto dall’art. 337 del codice penale “resistenza a un pubblico ufficiale” punito con reclusione da sei mesi a cinque anni.
Allo stesso tempo bisogna assolutamente evitare di autocertificare il falso: tale condotta, restando fermo il reato di cui all’art. 650 c.p., integra l’ulteriore reato previsto dall’art.483 codice penale in relazione all’art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000 “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” delitto punito con la reclusione fino a due anni.
Tutto ciò se le suddette condotte sono commesse da soggetti sani.
Nel caso in cui si abbiano conclamati sintomi da COVID19 e si violi la quarantena si può integrare il reato di cui all’art. 452 del codice penale “epidemia colposa” punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso, infine, in cui si risulti positivi al COVID19 e si violi comunque la quarantena – anche nel caso in cui non si volesse direttamente trasmettere la malattia ma semplicemente nella coscienza di essere positivi, si accettasse il rischio di trasmetterla (c.d. dolo eventuale) – si integrerebbe il gravissimo reato di cui all’art. 438 del codice penale punito con l’ergastolo.
Avv. Paolino Salierno
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Maltrattamenti contro familiari
e conviventiPer contatti scrivere a: avv.salierno@gmail.com o telefonare allo 0825 1642890
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Paolino Salierno ci parla del reato di violenza sessuale
Il reato di violenza sessuale viene affrontato nell’articolo 609 bis del Codice Penale e stabilisce quanto segue:
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Viene considerato presupposto necessario di tale delitto che l’atto sessuale sia associato al costringimento del soggetto passivo che può aversi tramite violenza fisica sulla persona o sulle cose, minaccia, intesa come violenza morale, e abuso di autorità, tanto di pubblica autorità (ad es. nei confronti di un soggetto detenuto), tanto di autorità privata (ad es. tra datore di lavoro e lavoratore).Si tratta di atti espressione di un appetito o di un desiderio sessuale, che quindi riguardano zone erogene differenti, idonei al contempo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante costringimento.Vi rientrano dunque diverse tipologie di atti, dal momento che il legislatore ha adottato una definizione onnicomprensiva, sostitutiva di quella vigente in precedenza e che era incentrata sulla distinzione tra congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), ed atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale).La cornice edittale della pena è stata modificata dall’art. 13 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.Il comma secondo comprende due ipotesi di violenza sessuale mediante induzione cioè posta in essere non mediante azione diretta sulla persona offesa, ma secondo modalità specificamente descritte idonee a suggestionare la volontà della vittima, che sostituiscono l’abrogato delitto di violenza carnale presunta ex rat. 519, comma secondo.La condizione di inferiorità deve sussistere al momento dell’atto sessuale e si riferisce non solo alla condizione di minorazione o deficienza dovuta a patologie organiche o funzionali, ma anche alla situazione di carenze affettive e familiari.Il riferimento non è tanto alla sostituzione fisica quanto alla falsa attribuzione di generalità, status, qualifica e qualità personali (come ad esempio nel caso di soggetto che si finge medico).È circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 63 che ricorre quando, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell’azione, si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave.
5 comments on Codice rosso e revenge porn,
come cambiano i reati contro le donne
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